Condizioni generali di contratto (CGC) della società Lamello AG
Aggiornato all'01.02.2012

Articolo I: Disposizioni generali

1.     Per la regolamentazione dei rapporti giuridici tra Lamello AG (di seguito definito il Fornitore) e il Committente, in riferimento a offerte, forniture e/o prestazioni del Fornitore (di seguito definite Consegne) valgono esclusivamente le condizioni specificate qui di seguito. Le condizioni generali di contratto del Committente valgono solo se sono state espressamente approvate per iscritto dal Fornitore. Per il volume delle Consegne fanno fede le dichiarazioni concordanti redatte per iscritto da entrambe le parti.

2.     Le offerte del Fornitore non sono vincolanti, a meno che non sia stato espressamente disposto diversamente.

3.     Il Fornitore si riserva i diritti d'uso illimitato su offerte, disegni e altri documenti (di seguito definiti i Documenti), di cui detiene i diritti di proprietà e d'autore. I Documenti possono essere resi accessibili a terzi solo previa approvazione del Fornitore e, se l'ordine non viene assegnato al Fornitore, devono essere restituiti immediatamente dietro sua richiesta.

4.     Per ogni accettazione d'ordine, modifica del contratto, garanzia e accordo integrativo (inclusa la rinuncia alla forma scritta) occorre la conferma scritta del Fornitore. Il contenuto della suddetta conferma è espressamente vincolante. Eventuali accordi diversi e integrativi necessitano della forma scritta. Per avere validità giuridica, gli accordi verbali devono essere confermati per iscritto dal Fornitore. In mancanza di una conferma scritta, la consegna delle merci al Committente sancisce l'accordo relativo alle presenti condizioni.

5.     Sono ammesse consegne parziali, purché siano accettabili per il Committente.

6.     Nelle presenti CGC, la definizione “richieste di risarcimento di danni" comprende anche il diritto al risarcimento di spese inutili.


Articolo II: Prezzi, termini di pagamento e compensazione

1.     Salvo diversa indicazione, i prezzi concordati sono da intendersi franco fabbrica e senza imballo. Se ai sensi della legge il Fornitore è commerciante nei confronti del Committente, e rilascia un'offerta o una conferma d'ordine, l'imposta di legge sul valore aggiunto non è inclusa nei prezzi indicati.

2.     Il saldo dei pagamenti deve essere effettuato in conformità a quanto concordato. Se la scadenza coincide con un termine di calendario, al Committente viene applicata una mora già dal primo giorno successivo al termine, anche senza avviso. I pagamenti devono essere effettuati franco ufficio di pagamento del Fornitore.

3.     Il Committente può compensare solo i crediti accertati con assoluta certezza o validi ai sensi di legge.


Articolo III: Riserva di proprietà

1.     Gli oggetti delle Consegne (merce con riserva di proprietà) restano di proprietà del Fornitore fino alla soddisfazione di tutti i diritti che egli vanta nei confronti del Committente in virtù del loro rapporto commerciale. Se il valore di tutti i diritti cautelativi che spettano al Fornitore supera di oltre il 20% l'importo totale dei diritti garantiti, su richiesta del Committente il Fornitore svincolerà la parte corrispondente dei diritti cautelativi. La scelta relativa a quali diritti cautelativi svincolare spetta al Fornitore.

2.     Durante il periodo in cui vige la riserva di proprietà sono vietate al Committente costituzioni in pegno o cessioni fiduciarie, e l'ulteriore vendita a rivenditori è consentita solo nell'ambito del normale rapporto d'affari, e solo a condizione che il rivenditore riceva il pagamento dal proprio cliente o con la riserva che la proprietà venga trasferita al cliente solo dopo che quest'ultimo avrà assolto i propri obblighi di pagamento.

3.     In caso di alienazione di merci con riserva di proprietà da parte del Committente, da quel momento egli cede al Fornitore, a titolo di garanzia, i crediti futuri derivanti dalla cessione delle merci nei confronti dei propri clienti con tutti i diritti accessori (inclusi eventuali crediti a saldo), senza bisogno di particolari dichiarazioni successive. Se la merce con riserva di proprietà viene rivenduta insieme ad altri oggetti, senza che sia stato concordato un prezzo unitario per la merce con riserva di proprietà stessa, il Committente cede al Fornitore quella parte del credito sul prezzo totale corrispondente al prezzo della merce con riserva di proprietà fatturato dal Fornitore.

4. a)     Il Committente è autorizzato a lavorare la merce con riserva di proprietà, a mischiarla o a unirla ad altri oggetti. La lavorazione viene eseguita per il Fornitore. Il Committente custodirà per il Fornitore l'oggetto così ottenuto con la diligenza del buon commerciante. Il nuovo oggetto viene considerato parte della merce con riserva di proprietà.

b)     Il Fornitore e il Committente concordano che, in caso di unione o mescolanza ad altri oggetti che non appartengono al Fornitore, al Fornitore       spetta comunque il diritto di comproprietà sul nuovo oggetto, in proporzione al valore della merce con riserva di proprietà unita o mischiata rispetto al valore dell'altra merce, al momento in cui è stata effettuata l'unione o la mescolanza suddetta. Il nuovo oggetto viene considerato parte della merce con riserva di proprietà.

c)     Quanto disposto al punto 3 in merito alla cessione del credito vale anche per il nuovo oggetto ottenuto. Tuttavia, la cessione avviene solo nella misura dell'importo corrispondente al valore fatturato dal Fornitore della merce con riserva di proprietà lavorata, unita o mischiata.

d)     Se il Committente unisce la merce con riserva di proprietà a oggetti fissi o mobili, egli cede al Fornitore, senza bisogno di particolari dichiarazioni successive, anche il credito che gli spetta come compenso per l'unione suddetta, con tutti i diritti accessori e a titolo di garanzia, in misura proporzionale al valore della merce con riserva di proprietà che è stata unita, rispetto alla merce unita rimanente, al momento in cui è stata effettuata l'unione.

5.     Con riserva di revoca, il Committente viene autorizzato a riscuotere i crediti ceduti derivanti dalla vendita. In presenza di un motivo grave, in particolare in caso di ritardo nei pagamenti, sospensione dei pagamenti, apertura di un procedimento di insolvenza, protesto cambiario o fondati motivi per un eccessivo indebitamento o possibile insolvenza del Committente, il Fornitore è autorizzato a revocare l'autorizzazione a riscuotere del Committente. Inoltre, previa precedente intimazione e con un preavviso adeguato, il Fornitore può rendere pubblica la cessione a titolo di garanzia, utilizzare i crediti ceduti o richiedere che la cessione a titolo di garanzia venga resa nota al cliente da parte del Committente.

6.      Il Committente ha l'obbligo di trattare l'oggetto della vendita con la dovuta cura e di assicurarlo a proprie spese contro eventuali danni da incendio, allagamento o furto, con copertura del valore a nuovo.

7.     In caso di pignoramenti, confische o altri provvedimenti o interventi di terzi il Committente è tenuto a informare immediatamente Fornitore. In merito al requisito di attendibilità di un interesse giustificato, il Committente ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente al Fornitore le informazioni necessarie a far valere i suoi diritti nei confronti del cliente e a consegnargli tutti i documenti necessari.

8.     In caso di violazione degli obblighi del Committente, in particolare in caso di ritardo nei pagamenti, una volta decorso inutilmente un periodo di tempo adeguato concesso al Committente per l'esecuzione della prestazione, il Fornitore ha diritto a recedere dal contratto e a richiedere la restituzione della merce, fatte salve le disposizioni di legge sulla superfluità della fissazione di un termine. Il Committente è tenuto a restituire la merce. La revoca o l'esercizio della riserva di proprietà o il pignoramento delle merci soggette a riserva di proprietà da parte del Fornitore non danno luogo a risoluzione del contratto, a meno che ciò non sia stato espressamente specificato dal Fornitore.

 

Articolo IV: Tempi di consegna e ritardi

1.     I tempi e i termini di consegna non sono vincolanti, a meno che non sia stata espressamente concordata una scadenza precisa.

2.     Il rispetto dei termini concordati per le Consegne presuppone l'invio puntuale da parte del Committente di tutte le informazioni dovute (documenti, dati tecnici, ecc.), dei permessi e delle autorizzazioni necessari, in particolare i progetti, e il rispetto dei termini di pagamento concordati e di altri obblighi del Committente. Il mancato rispetto di queste condizioni implica un prolungamento adeguato dei tempi di consegna. Ciò non si applica nei casi in cui il ritardo sia imputabile al Fornitore.

3.     Se il mancato rispetto dei termini è dovuto a:

a.       cause di forza maggiore, per es. mobilitazioni, conflitti, atti di terrorismo, agitazioni o eventi analoghi (per es. sciopero o serrata), ritardi nella consegna di materie prime o strumenti ausiliari essenziali sui consueti canali di distribuzione, difficoltà di approvvigionamento energetico, inadempienza o ritardo nell'esecuzione delle prestazioni verso il Fornitore da parte di subfornitori e committenti;

b.       virus o altri attacchi al sistema informatico del Fornitore da parte di terzi, qualora essi si verifichino nonostante il rispetto delle misure protettive adottate nell'ambito dell'esercizio della dovuta diligenza;

c.       provvedimenti disposti dalle autorità e impedimenti dovuti a convenzioni di diritto del commercio internazionale vigenti in Svizzera e negli Stati Uniti, o ad altre leggi applicabili nazionali, comunitarie o internazionali, o circostanze diverse che non siano imputabili al Fornitore; o

d.       approvvigionamento incompleto o non puntuale del Fornitore,

i tempi di consegna verranno adeguatamente prolungati.

4.     Il Fornitore informerà tempestivamente il Committente in merito al verificarsi di tali circostanze, alla loro durata presunta e alla prevedibile entità dei loro effetti.

5.     Se uno dei suddetti impedimenti si protrae per oltre 3 mesi o viene accertato che durerà per oltre 3 mesi, entrambe le parti sono autorizzate a recedere dal contratto.

6.     Sono espressamente escluse sia le richieste di risarcimento da parte del Committente a causa di ritardi nella consegna sia le richieste di risarcimento per tutti i casi in cui la consegna viene effettuata in ritardo, anche dopo la scadenza di un termine di consegna eventualmente posto al Fornitore. Quanto sopra non si applica se ciò comporta responsabilità dovute a dolo o grave negligenza, o lesioni alla vita, al corpo o alla salute. Ai sensi del contratto, il Committente può recedere dal contratto stesso, nel rispetto di quanto disposto dalla legge, solo se il ritardo della consegna è da imputare al Fornitore. La modifica dell'onere della prova a svantaggio del Committente non è legata alle disposizioni presenti.

7.     Su richiesta del Fornitore, il Committente ha l'obbligo di dichiarare, entro un termine adeguato, se intende recedere dal contratto per ritardo nella consegna o se intende comunque accettare la merce.

8.     Se l'invio o la consegna vengono posticipati di oltre un mese dalla comunicazione di “merce pronta per la consegna” su richiesta del Committente, per ogni nuovo mese iniziato possono essere addebitate al Committente spese di stoccaggio pari allo 0,5% del prezzo degli oggetti della consegna, senza tuttavia superare complessivamente il tetto massimo del 5%. Le parti hanno facoltà di dimostrare che le spese di stoccaggio sono superiori o inferiori.

 

Articolo V: Trasferimento del rischio

Anche in caso di consegna franco di porto, il rischio viene trasferito al Committente non appena la merce viene prelevata per la spedizione o ritirata. Su richiesta e a spese del Committente, la merce in consegna può essere assicurata dal Fornitore contro i comuni rischi di trasporto.


Articolo VI: Accettazione

1.     In caso di superamento dei termini di giacenza, il Fornitore ha diritto all'accredito delle spese di stoccaggio, previo accordo con il Committente. Quanto sopra vale anche quando la spedizione viene posticipata su indicazione del Committente.

2.     Il Committente non può rifiutarsi di ritirare la merce a causa di difetti irrilevanti.

3.     Una volta trascorso inutilmente un termine adeguato eventualmente concesso, il Fornitore ha il diritto di disporre in altro modo dell'oggetto della consegna e di richiedere un risarcimento del danno per inadempienza pari al 20% del prezzo di acquisto netto, calcolato a forfait, o superiore, previa dimostrazione. Al Committente viene riservato il diritto di dimostrare che non è stato cagionato alcun danno, o che il danno causato è di minore entità.


Articolo VII: Garanzia per vizi della cosa

1.     La merce consegnata dal Fornitore deve essere esaminata attentamente dal Committente subito dopo l'arrivo. La merce viene considerata accettata se non viene presentato al Fornitore alcun reclamo scritto per merce difettosa entro 10 giorni dal ricevimento della merce o, qualora un eventuale difetto non fosse riconoscibile al momento dell'esame iniziale accurato, ma sia stato individuato entro il periodo di garanzia, se il reclamo non viene presentato subito dopo il rilevamento del difetto.

2.     Il Fornitore non assume alcun obbligo di garanzia per danni causati da un utilizzo non idoneo o inadeguato, da un impiego scorretto o trascuratezza, o dalla normale usura degli oggetti. Se il Committente applica ai prodotti del Fornitore parti proprie o di terzi, nel farlo egli esonera completamente il Fornitore da qualunque responsabilità sul prodotto. Se il Committente ripara o applica autonomamente delle parti ai prodotti del Fornitore, senza essere stato espressamente autorizzato a farlo dal Fornitore stesso, il Fornitore non assume alcun obbligo di garanzia sulle parti e la loro funzionalità.

3.     La garanzia sulla vendita di attrezzi nuovi, parti di ricambio e prestazioni è di 12 mesi, a decorrere rispettivamente dal momento della consegna o dal giorno in cui viene ultimata la prestazione.

4.     A discrezione del Fornitore, tutte le parti e gli attrezzi difettosi devono essere riparati o sostituiti gratuitamente, a condizione che la causa del difetto fosse presente già al momento del trasferimento del rischio.

5.     Qualora venissero riscontrati difetti o carenze di una caratteristica coperta da garanzia delle merci consegnate dopo il trasferimento del rischio, a sua discrezione il Fornitore può chiedere che il prodotto difettoso gli venga spedito perché possa ripararlo o sostituirlo, con restituzione a suo carico, oppure che il Committente tenga il prodotto difettoso, e che la riparazione o la sostituzione venga operata sul posto dal Fornitore stesso o da una persona incaricata dal Fornitore. Il Committente ha diritto a quanto sopra, se la spedizione dell'oggetto difettoso al Fornitore non è da addebitare al Committente. Le spese necessarie per l'eliminazione del difetto (in particolare i costi d'infrastruttura e di trasporto, i costi di lavorazione e del materiale) sono a carico del Fornitore. Ciò non si applica nei casi in cui le suddette spese subiscano maggiorazioni dovute al fatto che, dopo la consegna, l'oggetto della vendita sia stato portato in un luogo diverso dal domicilio o dalla sede commerciale del destinatario, salvo il caso in cui il trasferimento sia dovuto all'uso conforme dell'oggetto.

6.     A prescindere dal fatto che il Committente faccia personalmente uso dell'oggetto consegnato dal Fornitore o lo rivenda, egli deve accertarsi che vengano osservate le norme di sicurezza standard, le disposizioni e le misure precauzionali comuni, ecc. Qualora il Committente avesse dei dubbi in proposito, o se dovesse avere l'impressione che le indicazioni del Fornitore sulle disposizioni di sicurezza siano inadeguate o incomplete, egli è tenuto a comunicarlo per iscritto al Fornitore e successivamente, se un eventuale rischio o difetto non può essere eliminato, deve aspettare ulteriori istruzioni del Fornitore.

7.     Se viene presentato un reclamo scritto per difetto della cosa, il Committente ha diritto a trattenere i pagamenti dovuti in misura proporzionale all'entità del vizio della cosa che è stato riscontrato. Il Committente è autorizzato a trattenere i pagamenti solo se viene presentato un reclamo in merito al quale non sussiste alcun dubbio di legittimità. Il diritto di ritenzione del Committente non sussiste, qualora i suoi diritti di reclamo per vizio della cosa siano caduti in prescrizione. Se il reclamo presentato è infondato, il Fornitore ha il diritto di richiedere al Committente il risarcimento delle spese eventualmente sostenute.

8.     Al Fornitore deve essere concessa la possibilità di eliminare il difetto entro un periodo di tempo adeguato.

9.     Se il difetto non viene eliminato, il Committente può recedere dal contratto o ridurre il compenso, fatte salve le eventuali richieste di risarcimento di danni di cui al punto 11.

10.  I diritti di regresso del Committente nei confronti del Fornitore valgono solo se il Committente non ha preso altri accordi con il suo acquirente in merito ai diritti di reclamo per vizio della cosa.

11.  Le richieste di risarcimento di danni per vizio della cosa da parte del Committente sono escluse. Quanto sopra non si applica nei casi di occultamento doloso del difetto, in caso di mancato rispetto della garanzia di qualità, di lesioni alla vita, al corpo e alla salute, o in caso di violazione premeditata o gravemente colpevole di un obbligo del Fornitore. La modifica dell'onere della prova a svantaggio del Committente non è legata alle disposizioni presenti. Sono esclusi ulteriori diritti del Committente per vizio della cosa, o diritti diversi da quelli specificati nel presente articolo VII.


Articolo VIII: Responsabilità sul prodotto

1.     Poiché i sistemi costituiscono un'unità tecnica, i prodotti del Fornitore non possono essere usati per scopi diversi da quelli indicati dal Fornitore o in combinazione con prodotti non adatti allo scopo. Il Fornitore esclude ogni responsabilità per danni o perdite che potrebbero essere provocati dalla mancata osservanza di queste indicazioni.

2.     In conformità con quanto disposto al punto 1, le richieste di risarcimento di danni da parte del Committente, a prescindere dal loro motivo giuridico, valgono solo:

a.       se il danno è stato causato dalla violazione colpevole di un obbligo contrattuale, in modo tale da compromettere il conseguimento dello scopo del contratto, o

b.       se si è verificato un danno per la vita, il corpo o la salute

c.       se il danno è dovuto a dolo o a grave negligenza

3.     Se, ai sensi del punto 2 a), il Fornitore è responsabile della violazione di un obbligo sostanziale ai fini del contratto, senza che tuttavia vi siano dolo o grave negligenza, in questo caso la parte di responsabilità è limitata ai danni che il Fornitore avrebbe dovuto ragionevolmente prevedere al momento della stipula del contratto, in considerazione delle circostanze note fino a quel momento.

4.     Il Fornitore non si assume alcuna responsabilità per mancato guadagno o altri danni al patrimonio del Committente.

5.     Le limitazioni di responsabilità sopra indicate valgono anche, per analogia, per le azioni e per la responsabilità personale di lavoratori, rappresentanti, personale ausiliario o altro personale incaricato dal Fornitore.

6.     Le limitazioni di responsabilità sopra indicate non valgono per i casi in cui il Fornitore è responsabile, in conformità alla legge sulla responsabilità per danno da prodotti.

7.     La cessione dei diritti di risarcimento di danni o di diritti di garanzia da parte del Committente non è consentita.

Articolo IX: Ritiro di merci

La restituzione degli oggetti consegnati, senza che ciò sia stato precedentemente concordato dalle parti, non è consentita, se al Committente non spetta un preciso diritto di restituzione sancito dalla legge. Qualora nel caso singolo, per condiscendenza il Fornitore si dichiari disponibile al ritiro delle merci consegnate, tramite consenso scritto, valgono le disposizioni seguenti:

a.     Il consenso del Fornitore al ritiro delle merci consegnate previo accredito è vincolato alla condizione imprescindibile che le merci vengano restituite al Fornitore nell'imballo originale e come nuove. I costi e i rischi della spedizione di ritorno sono a carico del Committente.

b.     In seguito agli opportuni controlli degli imballaggi e di qualità, le merci restituite vengono pagate al valore netto fatturato, meno il 20% del loro valore per le spese interne per l'emissione delle note di credito, salvo diversamente concordato fra il Fornitore e il Committente. Le merci che non possono essere vendute come nuove non verranno accettate. In nessun caso è possibile accettare produzioni fuori serie.


Articolo X: Diritti di proprietà industriale e diritti d'autore

1.     Salvo diversamente concordato, il Fornitore ha l'obbligo di effettuare la consegna solo nel Paese del luogo di consegna, senza diritti di proprietà industriale e diritti d'autore vantati da terzi (di seguito definiti diritti di proprietà).

2.     Sono escluse eventuali richieste di risarcimento del Committente, qualora gli venga imputata la violazione dei diritti di proprietà.

3.     Sono inoltre escluse richieste di risarcimento del Committente, se la violazione dei diritti di proprietà per effetto di indicazioni specifiche del Committente viene causata da un uso che non poteva essere previsto dal Fornitore, oppure è da ricondurre al fatto che la consegna sia stata modificata dal Committente o sia stata aggiunta a prodotti non consegnati dal Fornitore.


Articolo XI: Termini di pagamento

Il pagamento netto viene effettuato a 30 giorni, a meno che non siano stati presi accordi diversi al riguardo in forma scritta tra Committente e Fornitore. Eventuali trattenute ingiustificate verranno addebitate in seguito. Tutti i costi dovuti a pagamenti effettuati in ritardo verranno addebitati al Committente.

 

Articolo XII: Prestazioni e riserva di esecuzione

1.     Il luogo di adempimento degli obblighi di consegna e pagamento è Bubendorf, Svizzera.

2.     L'esecuzione del contratto è soggetta alla condizione che non insorgano impedimenti dovuti a convenzioni di diritto del commercio internazionale vigenti in Svizzera e negli Stati Uniti, e ad altre leggi applicabili nazionali, comunitarie o internazionali, e che non vengano presi provvedimenti di embargo o altre sanzioni.

3.     Il Committente ha l'obbligo di fornire tutte le informazioni e i documenti necessari per l'esportazione, la spedizione e l'importazione.

 

Articolo XIII: Foro competente e diritto applicabile

1.     Se il Committente è commerciante, l'unico foro competente per tutte le controversie risultanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale è la sede del Fornitore. Tuttavia, il Fornitore ha il diritto di agire in giudizio presso la sede del Committente.

2.     Il presente contratto e la sua interpretazione sono soggetti al diritto svizzero, esclusa la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).


Articolo XIV: Obbligatorietà del contratto

Anche in caso di inefficacia giuridica di singole clausole, il contratto rimane vincolante in tutte le parti rimanenti. Ciò non si applica se il rispetto del contratto dovesse rappresentare una condizione irragionevolmente rigida per una delle parti.

 

Lamello s.r.l.

Aggiornato a febbraio 2012